Art. 7.
(Particolari forme di sostegno).

      1. L'entità dei contributi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 è raddoppiata nell'ipotesi in cui il nucleo familiare richiedente comprende uno o più minori fino a tre anni di età riconosciuti disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.